Posto che nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, ai fini della validità della sentenza in materia di stato delle persone, la partecipazione del pubblico ministero non deve necessariamente estrinsecarsi in un intervento o nella assunzione di conclusioni, essendo, piuttosto, sufficiente che il pubblico ministero abbia avuto notizia della pendenza del giudizio e quindi sia posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, o anche eventualmente nessuna attività.
Tali rilievi portano la firma della Suprema Corte e sono esplicitati all’interno dell’ordinanza n. 33766/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 23 dicembre.
Allo stato delle scoperte scientifiche, argomentano i giudici di piazza Cavour, la prova della paternità (o della non paternità) non è più affidata a quella della condotta sessuale della madre, consentendo, le indagini genetiche in tema di accertamento della paternità, di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, tanto da non essere più confinate ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali e da avere acquistato un valore decisivo nei giudizi di filiazione, e non soltanto meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti.
Né, si legge nel provvedimento, l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA può essere esclusa per la ragione che esse siano suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche (ma in questo caso con una grado di probabilità pari quasi alla certezza), in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore.
