Il giudice può monitorare le dinamiche familiari tramite i servizi sociali e modulare i provvedimenti nell'interesse dei minori, ma non può imporre – né sanzionare il rifiuto di – trattamenti psicoterapeutici, essendo questi rimessi all'autodeterminazione personale.
La prima sezione civile della Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 32576/2025, depositata lo scorso 14 dicembre, ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva di sanzionare o ammonire la madre delle figlie minori per il mancato rispetto dell'indicazione, proveniente dal Tribunale per i minorenni, di intraprendere un percorso di terapia familiare e sostegno alla genitorialità.
Con tale provvedimento, dunque, il Collegio di piazza Cavour torna sui limiti dei poteri del giudice minorile in tema di percorsi terapeutici imposti ai genitori e di sanzionabilità del loro rifiuto.
La vicenda trae origine da un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, avviato dal PM a tutela di tre minori, figlie di una coppia già protagonista di un giudizio di divorzio altamente conflittuale. Accertata l'impossibilità di dare attuazione al calendario di incontri padre‑figlie, il Tribunale, all'esito di CTU, aveva disposto incontri liberi tra padre e figlie e suggerito ai genitori un programma di sostegno psicologico e alla genitorialità, con vigilanza dei servizi sociali.
