...

Detenzione domiciliare umanitaria e speciale, le precisazioni della Cassazione

17 dicembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. nei confronti di madre con prole di età inferiore a un anno, si può applicare la detenzione domiciliare "umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen., in tutti i casi in cui il domicilio della condannata (socialmente pericolosa) risulti idoneo.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 39550/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 9 dicembre.

Nei diversi casi di inidoneità del domicilio, rilevano i giudici di piazza Cavour, soccorre la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata, sussistendo "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga".