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La volontà del minore di non intrattenere rapporti con un genitore non può essere considerata elemento risolutivo ai fini della pronuncia di decadenza

17 dicembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

La decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce misura di ultima istanza (“extrema ratio”), adottabile solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nel proprio contesto familiare d’origine.

Lo ha rammentato la Cassazione, nell’ordinanza n. 32328/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 11 dicembre.

Le dichiarazioni del minore, argomentano i giudici di piazza Cavour, devono essere attentamente vagliate e considerate nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie. La volontà del minore di non intrattenere rapporti con un genitore, pur costituendo un fatto storico rilevante, non può essere considerata elemento risolutivo ai fini della pronuncia di decadenza, specie se emergono elementi che fanno supporre un condizionamento psicologico da parte dell’altro genitore.

È riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.