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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, IN MANCANZA DELLA PROVA DEL REDDITO NON VIENE EROGATO

15 dicembre 2025

News Regionale - Lazio ,

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27643 del 16 ottobre 2025 ha rigettato il ricorso di un cittadino senegalese avente permesso di soggiorno a lungo periodo e naturalizzato cittadino italiano, il quale richiedeva il riconoscimento dell’assegno in questione per il periodo che va dal 2013 al 2016. Il ricorrente presumeva di avere il diritto al riconoscimento dell’ANF per la sussistenza delle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, alla luce della direttiva comunitaria self-executing 2003/109 CE. Il Tribunale Territoriale di Primo Grado, ha accolto la domanda mentre, la Corte d’Appello competente ha riformato la sentenza di primo grado facendo leva sulla totale carenza di prova del requisito reddituale considerato elemento costitutivo per poter ottenere il riconoscimento dell’ANF, al fine di dimostrare il reddito del proprio nucleo familiare comprendente anche i membri residenti all’estero. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, con un unico motivo, in cui sosteneva che, la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti per poter accedere all’ANF.

La Suprema Corte, tramite l’ordinanza n. 27643 del 16 ottobre 2025, ha ritenuto il ricorso inammissibile stabilendo che “l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’art 2 del D.L.n. 69/1988, conv. in L. n. 153/1988, presuppone la duplice condizione dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché la sussistenza del requisito reddituale (che deve essere dimostrato dall’interessato). L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente risulta inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare”.


A cura dell’avv. Rachele Gasbarra