In tema di procedimenti relativi all’affidamento di minori, ai sensi degli artt. 473-bis.15, 473-bis.22, 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (“correttivo riforma Cartabia”), il reclamo avverso i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal giudice è ammissibile solo se proposto nei termini e nelle forme previste dalla legge, e non può essere riaperto mediante impugnazione di successivi provvedimenti meramente confermativi, salvo il ricorrere di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
È quanto recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, nelle pagine della ordinanza n. 32265/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 11 dicembre.
In caso di deduzione di episodi di violenza domestica o abusi, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, il giudice ha l’obbligo di attivare un percorso processuale urgente e non derogabile, disponendo accertamenti specifici sulle condotte denunciate e nominando consulenti tecnici dotati di comprovata competenza in materia di violenza domestica e di genere, a tutela della vittima e del minore. L’omessa attivazione di tale percorso e la nomina di consulenti privi delle necessarie competenze integra violazione di legge e vizia il procedimento.
