In tema di divorzio, la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Lo ha ribadito la Cassazione, nell’ordinanza n. 31085/2025. Il provvedimento, a firma della prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 27 novembre.
In tale contesto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, la rinuncia della moglie ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare, giustifica, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, l'erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa.
