La nomina del consulente tecnico grafologico da parte del giudice rientra nel potere discrezionale del giudice stesso, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., e non incontra le preclusioni temporali fissate per la richiesta dei mezzi di prova delle parti.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ambito della recente ordinanza n. 31088/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 27 novembre.
La consulenza grafologica, se validamente espletata e rispettosa del contraddittorio, costituisce valido ausilio per l’accertamento della nullità del testamento olografo.
Il provvedimento di separazione dei giudizi, fondato su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, pertanto è insuscettibile di impugnazione e non sindacabile in sede di legittimità.
La nullità del testamento olografo, si legge in chiusura di provvedimento, può essere accertata quando risulta, anche tramite consulenza tecnica, che la sottoscrizione non è stata vergata dal de cuius.
