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Infortuni domestici, ne risponde il proprietario dell’immobile nella veste di custode

2 dicembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti.

Questo il principio di diritto formulato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 31165/25. Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 28 novembre.

I fatti oggetto del provvedimento traggono origine da una fattispecie piuttosto dettagliata: un soggetto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, il nipote chiedendone la condanna al risarcimento di 50.000 euro per i danni riportati a seguito a un sinistro domestico verificatosi il 19 settembre 2011 presso l’abitazione del convenuto. Il soggetto, specificamente, affermava che, recandosi in visita al nipote era stato invitato a entrare nell’abitazione dalla coniuge dello stesso nipote. Varcata la soglia, scivolava rovinosamente sul pavimento bagnato, reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra. Il proprietario dell’abitazione si costituiva, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni.

Il tribunale agrigentino rigettava la domanda dell’infortunato, la Corte d’Appello di Palermo condannava il malcapitato alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno degli appellati. In particolare, riteneva il proprietario non responsabile, in quanto, al momento dell’incidente, custode del pavimento bagnato era la compagna del proprietario, che per l’appunto stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo.

Secondo la Cassazione, la fattispecie in questione determina una ipotesi di responsabilità oggettiva: la responsabilità del custode si fonda sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, alla quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi. La signoria di fatto sulla cosa, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo.