Nel giudizio di divisione ereditaria, il diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite sull’immobile adibito a casa familiare e sui mobili che lo corredano, ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., deve essere riconosciuto ex lege, senza necessità di espressa domanda.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 20635/2025.
Il valore capitale di tale diritto, argomentano i giudici di piazza Cavour, deve essere detratto dalla massa ereditaria prima della divisione.
La mancata considerazione di tale diritto, si legge in conclusione, costituisce violazione di legge e comporta la cassazione della sentenza di merito.
