...

Divisione ereditaria o di comunione, il coerede o comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene comune posseduto in via esclusiva non può invocare l’art. 1150 c.c.

27 novembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di divisione ereditaria o di comunione, il coerede o comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene comune posseduto in via esclusiva non può invocare l’art. 1150 c.c. (che attribuisce al possessore di buona fede un’indennità pari all’aumento di valore della cosa), ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la cosa comune come mandatario o utile gestore degli altri compartecipi, secondo il principio nominalistico.

Lo precisa la Corte di Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 29035/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 3 novembre.

Dette migliorie e spese di conservazione, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, entrano a far parte del bene comune e devono essere considerate nella stima e nella determinazione delle quote e nella liquidazione dei conguagli. L’art. 1110 c.c., che consente il concorso nella spesa solo in caso di trascuranza, non si applica quando il bene sia stato posseduto in via esclusiva da uno solo dei contitolari.