Sì al deposito civile non telematico di file video e audio in assenza delle norme tecniche. La Corte di Cassazione (prima sezione civile), con ordinanza n. 30767/2025 dello scorso 22 novembre, ha accolto in larga parte il ricorso di una madre che - nell’ambito di una vicenda di rilevata incapacità genitorialità e connotata da profili di violenza domestica - contestava l’affidamento al Comune dei propri figli minori sia sotto il profilo sostanziale che di ritenuta illegittima inammissibilità di prove ritenute dirimenti per il giudizio.
Specificamente, la donna col proprio ricorso principale eccepiva la mancata acquisizione di videoregistrazioni relative a incontri protetti con figli minori alla presenza degli assistenti sociali che si occupavano del caso.
I giudici di piazza Cavour hanno accolto, oltre ad altri motivi di ricorso, questo punto specifico di impugnazione relativo alla mancata ammissibilità della prova oggetto di videoregistrazione, giustificata per il mancato deposito telematico delle stessa.
In tema di processo telematico, si legge nel provvedimento, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall’art. 2712 c.c.. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l’art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell’art. 175 c.p.c..
Nella fattispecie in esame risulta centrale il disposto dell’articolo 196 quater delle disposizioni attuative del Cpc, che prevede l’obbligo per le parti del deposito telematico degli atti come introdotto dalla norma della Riforma Cartabia (articolo 4 del Dlgs 149/2022).
Ma la presente vicenda processuale soggiace alle regole del regime previgente alla novella. E la decisione impugnata si fondava sull’inammissibilità per tardività della richiesta e sull’impossibilità della produzione in applicazione della nuova norma suddetta.
Mentre il giudizio in questione era stato avviato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo formalmente previsto, come vigente dal gennaio 2023. Inoltre, trattandosi di un procedimento camerale l’acquisizione dei mezzi di prova, in mancanza di una norma che fissi uno specifico termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio. Da ciò la Cassazione ha ritenuto non corretta la valutazione di intempestività da parte dei giudici di appello.
