Interessante provvedimento della Corte di Cassazione in materia di concorso di reati: con sentenza n. 37277/2025, depositata dalla terza sezione penale lo scorso 17 novembre, la Suprema Corte formula alcuni importanti principi relativi al sequestro di persona e alla violenza sessuale. I giudici di piazza Cavour delimitano l’ambito di operatività delle due fattispecie delittuose e precisano quando è possibile un concorso tra gli stessi.
In tema di concorso di reati, argomenta il Collegio di legittimità, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l'impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze.
Il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale; il reato di sequestro di persona, di cui all' art. 605 c.p., attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.
