Il procedimento per amministrazione di sostegno, così come l’eventuale incapacità naturale del beneficiario, non incide sulla sua capacità processuale né determina la sospensione o l’invalidità del giudizio di divorzio.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è esplicitata all’interno della recente ordinanza n. 30177/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 15 novembre.
Ciò, chiariscono i giudici di piazza Cavour, in quanto solo una formale e specifica limitazione della capacità di agire, disposta dal giudice tutelare, può restringere la possibilità della parte di stare in giudizio. Ne consegue, pertanto, che non esiste pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti e che la nomina dell’amministratore di sostegno non produce effetti retroattivi sugli atti processuali già compiuti dal beneficiario.
