Mediante sentenza n. 36686/2025, la terza sezione penale della Corte di Cassazione formula alcuni rilievi relativamente al delitto di violenza sessuale, con specifico riferimento alla valutazione del giudice riguardo alla richiesta di incidente probatorio.
Il provvedimento sopra citato è stato depositato lo scorso 12 novembre.
I giudici di piazza Cavour affermano che nei procedimenti elencati all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p., il potere del giudice di accogliere, dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di incidente probatorio, ai sensi dell’art. 398, comma 1, c.p.p., è da circoscrivere alla valutazione di sussistenza di requisiti di ammissibilità o di fondatezza della istanza, diversi da quelli oggetto delle due presunzioni legislative, relative alle condizioni di vulnerabilità della vittima e non rinviabilità della prova, e, dunque, solo a quelli inerenti: alla legittimazione del soggetto istante; alla fase e all'oggetto del procedimento; alla minore età o alla qualifica di persona offesa maggiorenne del soggetto da escutere; al rispetto delle forme con le quali, e dei termini entro i quali, l'istanza deve essere formulata.
