Non è ammissibile instaurare due procedimenti incidentali paralleli sulla libertà personale per la stessa persona e lo stesso fatto, basati sui medesimi elementi.
Lo rammenta la Cassazione, nell’ambito della sentenza n. 36355/2025.
Il provvedimento della terza sezione penale, depositato lo scorso 7 novembre, trae origine da una vicenda di maltrattamenti familiari.
La litispendenza, ricordano i giudici di piazza Cavour, preclude la reiterazione della stessa domanda, anche se la precedente istanza non è stata ancora definitivamente decisa. Questo principio deriva dal generale divieto di bis in idem e mira a garantire razionalità e funzionalità al sistema processuale.
In assenza di nuovi elementi, è inammissibile la richiesta di revoca della misura cautelare personale se il provvedimento applicativo è già stato confermato da un’ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora deciso. La preclusione opera anche senza la formazione del giudicato cautelare.
Se, dopo l’applicazione della misura cautelare, intervengono fatti nuovi o mutamenti rilevanti (ad esempio, assenza di contatti con la persona offesa, percorsi terapeutici conclusi, frequentazione di corsi di recupero), questi possono essere sottoposti al giudice tramite istanza ex art. 299 c.p.p., e non possono essere dedotti nel ricorso per cassazione, che valuta solo la situazione esistente al momento dell’applicazione della misura.
