In tema di protezione speciale ex art. 19 D.Lgs. 286/1998 e art. 8 Cedu, ai fini del riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, il giudice deve procedere a una valutazione globale e comparativa degli elementi offerti, tenendo conto sia del radicamento sociale e lavorativo in Italia sia delle condizioni di vulnerabilità e degrado umano nel Paese d’origine.
È quanto formulato, in sintesi, dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinanza n. 29443/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 7 novembre.
La precarietà del titolo di soggiorno del convivente, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, non è di per sé ostativa al riconoscimento della protezione, dovendo il giudice motivare in modo chiaro e non tautologico il percorso argomentativo seguito.
In presenza di questioni interpretative rilevanti sull’abrogazione dei vincoli di inespellibilità, la causa può essere rimessa a pubblica udienza per approfondimento.
