La testimonianza della persona offesa dal reato è soggetta a una precisa scansione logica: si parte dall’analisi della capacità a testimoniare, si passa alla credibilità soggettiva, si valuta l’attendibilità intrinseca del racconto e, solo se necessario, si cercano riscontri esterni.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 36348/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 7 novembre.
Non è necessario, argomentano i giudici di piazza Cavour, che le dichiarazioni della persona offesa siano sempre corroborate da riscontri esterni: questi sono richiesti solo quando la persona offesa ha un interesse diretto nel processo (ad esempio, quando si è costituita parte civile), e servono esclusivamente a escludere intenti calunniatori, non a costituire autonome prove del fatto.
La Suprema Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il controllo di legittimità si limita a verificare la coerenza logica della motivazione e l’assenza di manifeste illogicità, senza poter rivalutare il merito delle prove.
Il tentativo di violenza sessuale è configurabile ogni volta che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ma sia comunque orientata in modo univoco al compimento di atti sessuali contro la volontà della persona offesa.
