La Suprema Corte con la sentenza n. 29036 del 3 novembre 2025, si è pronunciata in merito allo scioglimento di una società di fatto tra coniugi ed il diritto alla liquidazione della quota societaria, oltre che al calcolo degli utili non percepiti e agli incrementi dell’azienda. La predetta Corte di Cassazione ha riconosciuto, al coniuge che si allontana dalla società, un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge pari alla metà del valore netto dell’azienda.
Questo principio si applica in situazioni dove, pur in assenza di una società formale, i coniugi hanno operato attraverso un’attività d’impresa comune, configurando una società di fatto, che, nel caso di azienda creata tra coniugi, rientra nella comunione legale. Nel caso di specie i coniugi hanno costituito una società di fatto relativa all’esercizio farmaceutico e si sono separati legalmente nel 2000, anche se la moglie si è allontanata dall’azienda nel 1996. Al fine del calcolo degli utili, la Suprema Corte ha precisato, inoltre, che per il calcolo della liquidazione degli utili si debba far riferimento alla data dello scioglimento della società o dal momento della domanda di recesso da parte del coniuge e non della separazione giudiziale o consensuale.
A cura dell’Avv Anna Maria Stanco Petrilli
