La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell’ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore al 28 febbraio 2023, è del Tribunale e non della Corte d’Appello, se il reclamo è stato proposto dopo tale data.
È quanto affermato dalla Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 28890/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 1° novembre.
Il principio del “tempus regit actum” in materia processuale, chiarisce la Suprema Corte, si riferisce ai singoli atti da compiere, non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale. Nei procedimenti di amministrazione di sostegno, i vari segmenti procedimentali sono strumentali alla complessiva attuazione della procedura e non rilevano isolatamente.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le nuove disposizioni processuali si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Per i procedimenti pendenti a tale data, si applicano le disposizioni precedenti.
Tuttavia, per i reclami proposti dopo il 28 febbraio 2023, anche se relativi a procedimenti di amministrazione di sostegno aperti prima di tale data, si applica la nuova disciplina, considerando il reclamo come atto di avvio di una fase procedimentale autonoma. Il regolamento di competenza è ammissibile quando il rapporto processuale si è validamente instaurato e non è preclusa la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice competente tramite il meccanismo della translatio iudicii.
