Il Caso Concreto
Le parti intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale nascevano tre figli, il primogenito di anni sei e due gemelli di anni cinque.
Detta relazione finiva e la convivenza cessava dopo circa 9 anni con l’allontanamento del padre dalla casa familiare.
Entrambe le parti presentavano ricorso ma i due giudizi non venivano riuniti.
Con ricorso urgente ex art.473 bis.6, 12 e 15 c.p.c. il padre dei tre minori formulava una serie di richieste, fra cui il ripristino delle frequentazioni padre figli, l’affidamento condiviso ed il collocamento paritetico con relativo mantenimento in via diretta e condivisione al 50% delle spese straordinarie.
Venivano assunti i provvedimenti provvisori alla prima udienza su accordo delle parti e la causa veniva rinviata al medesimo giorno previsto per la prima udienza nel ricorso (non urgente) presentato dalla madre dei minori.
Alla successiva udienza tenutasi dopo l’estate, il padre sollevava il problema della scuola a cui la madre aveva iscritto i figli senza condividerne la scelta, contestandone sostanzialmente il costo – trattandosi di scuola paritaria – ed il cambiamento rispetto alla precedente.
A ben vedere, l’istituto scolastico – ove i tre figli avevano frequentato l’anno precedente la scuola dell’infanzia – non contemplava la scuola elementare e pertanto il primogenito avrebbe comunque dovuto cambiare istituto scolastico.
La madre difatti motivava la scelta del nuovo istituto anche in considerazione del fatto che avrebbe consentito di evitare cambiamenti per gli anni a venire per tutti e tre i figli, che avrebbero così continuato ad entrare ed uscire dalla medesima scuola insieme, evitando altresì disagi logistici di spostamenti ed accompagnamenti in istituti differenti. Infine, rappresentava di farsi carico integralmente della retta scolastica, chiedendo di confermare l’iscrizione già effettuata alla scuola paritaria.
Con provvedimento del 17 settembre 2025 il Tribunale di Viterbo disponeva d’emblée l’iscrizione dei tre figli minori delle parti alla scuola pubblica, effettuando una scelta definita “neutra” fra scuola paritaria e scuola pubblica.
La scuola pubblica viene così preferita, privilegiata e considerata “idonea, in ogni caso a garantire una completa e positiva formazione per i minori”, dopo aver valutato esclusivamente l’assenza di specifiche esigenze legate ai profili di formazione e/o di specifici servizi per gli alunni. E null’altro.
I Precedenti
Il contrasto insorto fra genitori separati o non più conviventi, con riferimento alla scelta della scuola (se d’ispirazione religiosa o laica) da far frequentare ai figli, è stato di recente affrontato e risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.13570/2024, richiamando altresì un noto orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sent. n.54032/2022).
Con estrema chiarezza viene ribadito il principio fondamentale secondo cui non può non tenersi nella debita considerazione la “esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata”. E ciò “importa una valutazione di fatto che può ben essere fondata sull’esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori”.
E precisamente, “il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando […], innanzitutto, la rispondenza al concretointeresse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro nella propria abitazione (Cass.n.26820/2023)”.
Nel rigettare il ricorso del marito e confermare la valutazione della Corte d’Appello sulla scelta della scuola privata/religiosa, perché rispondente all’esigenza di preservare il migliore interesse del minore, la Suprema Corte ha ritenuto altresì che l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore possa considerarsi recessiva rispetto al superiore interesse di quest’ultimo.
Né può dirsi compromesso il principio di laicità del nostro ordinamento costituzionale, principio che non può essere valutato in termini assoluti ma sempre bilanciandolo con altri princìpi di rango costituzionale coinvolti, quali la cura e la tutela dei minori, in ogni loro declinazione.
Spunti di Riflessione
Quale scelta “neutra”?
Il Tribunale di Viterbo ha realmente effettuato una scelta “neutra” decidendo per la scuola pubblica?
Le scuole paritarie, di solito, non sono scuole confessionali ed hanno personale insegnante laico. Il solo indirizzo religioso potrebbe rendere la scelta della scuola comunque “neutra” ma al tempo stesso coerente e conforme alla scelta religiosa compiuta da entrambi i genitori che hanno fatto battezzare i figli e scelto per loro un’educazione cattolica.
Dopo la separazione dei genitori ed il loro conflitto personale, privilegiare la scelta del genitore che è maggiormente investito della quotidiana educazione dei figli in tenera età potrebbe poi significare rispettare un principio ormai desueto di necessaria corrispondenza e collaborazione fra scuola e famiglia nella formazione e nell’educazione dei bambini, intese nella loro interezza.
Quando si tratta di tutelare nel profondo i reali interessi superiori dei minori, non credo si possa decidere per la neutralità di una scelta: occorre schierarsi.
Oltre a doversi chiarire sul concetto stesso di neutralità, è necessario comunque correttamente valutare tutti gli elementi del caso concreto, dall’oggettiva idoneità delle due scuole a confronto, alla loro ubicazione e lontananza dall’abitazione, all’opportunità della scelta pratica di un unico istituto scolastico per i tre figli, alla frequenza di altri bambini già conosciuti o amici, all’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, alla continuità ed assenza di cambiamenti per diversi anni a venire e quant’altro possa contribuire alla serenità dei figli.
Per chi ha già dovuto adeguarsi al cambiamento delle proprie abitudini di vita, dell’organizzazione domestica, dell’idea stessa di famiglia, non si può scegliere con neutralità, occorre schierarsi e per poterlo fare bisogna calarsi completamente nella realtà dei minori, valutando molto attentamente ogni singolo elemento concreto e tutto ciò che possa in qualche modo assicurare loro continuità, stabilità e serenità.
Avv. Bianca Maria Terracciano
