La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della decisione su ricorso del padre della minore, rigetta il ricorso tornando ad occuparsi, con l’ordinanza n. 25403/25, dell’affidamento condiviso. Precisa la Corte che l’affidamento condiviso non implica automaticamente il collocamento paritario alternato dei figli minori, che ha solo natura tendenziale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice la facoltà di decidere di discostarsi da esso nel superiore interesse del minore e senza che ciò possa essere letto come lesione del diritto alla bigenitorialità. In particolare, nel caso esaminato dalla Corte, la domanda di collocamento paritario avanzata dal padre della minore è stata rigettata in favore di una disposizione di collocamento prevalente alla madre, in ragione della tenera età della bambina, senza accenno alcuno ai motivi che, in ipotesi di collocamento alternato, avrebbero potuto pregiudicare la minore. Sembra dunque una battuta d’arresto rispetto all’ordinanza n.1486/25 che invece valorizzava le condizioni di vita familiare e la relazione del minore con ciascuno dei genitori.
Più interessante la valutazione operata dalla Corte sul concetto di domicilio familiare, da individuarsi non in base all’attualità dell’abitazione, bensì alla destinazione data all’immobile prima dell’insorgenza del conflitto familiare. Aggiunge la Corte che l’allontanamento temporaneo del minore dall’abitazione familiare non vale ad escludere la destinazione familiare all’immobile. L’allontanamento non può infatti ritenersi definitivo, sì da escludere il vincolo di destinazione “familiare”, quando sia dipeso dai contrasti insorti dai genitori di cui sia stato investito il giudice competente.
In ultimo l’ordinanza in commento riconosce il valore economico dell’assegnazione del domicilio coniugale, trovando proprio nella riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del padre la sua giustificazione.
A cura dell’Avv. Tiziana Curcio Costa
