In materia di assegno divorzile di natura compensativo/perequativa, la valutazione del giudice circa i fatti familiari, l'atteggiarsi dei rapporti coniugali e le scelte professionali dei coniugi non costituiscono errore revocatorio, ma accertamento di fatto insindacabile in sede di revocazione.
Tali principi trovano espressione nella recente ordinanza della Cassazione, la n. 27188/2025.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 10 ottobre.
Ai fini del diritto all'assegno, chiarisce il Collegio, rilevano la prevalenza dell'impegno familiare a carico del coniuge economicamente più debole, l'oggettiva diversità di impegno lavorativo e reddituale, e il nesso presuntivo tra tale carico e il sacrificio professionale e reddituale, la cui prova è presuntiva.
