Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, ex art. 283-ter, comma 1 c.p.p., può limitarsi ad indicare tale distanza.
Lo ha affermato recentemente la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 34149/2025. Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 17 ottobre.
Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei suddetti princìpi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.
