Con la presente Ordinanza la Suprema Corte torna a pronunciarsi sull’esercizio della genitorialità con particolare riguardo alla determinazione dei tempi di permanenza del minore presso il genitore non convivente .
Il Supremo Collegio evidenzia come all’interno del tempo in cui il genitore ha il figlio presso di sé la responsabilità genitoriale può ivi continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell’ambito del quale egli può continuare a svolgere la sua funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di individuare di volta in volta un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, cioè tale da ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possono effettivamente svolgere le funzioni genitoriali, sotto ogni aspetto, segnatamente l’accudimento e l’educazione e realizzare una fattiva partecipazione dell’adulto alla vita quotidiana del minore.
L’esigenza di quest’ultimo di avere una stabile organizzazione e di mantenere le proprie abitudini e l’ambiente domestico che gli è consueto può portare anche ad una suddivisione dei tempi non paritaria tra i genitori, ferma restando l’esigenza di garantire a quello non convivente uno spazio temporale di frequentazione ricco comunque di momenti significativi , quali i pasti comuni e i pernottamenti, necessari per la costruzione e il mantenimento di un’autentica relazione familiare.
A cura dell’Avv. Federica Gigli
