Integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un’ipotesi di desistenza volontaria, il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia.
Lo ha ribadito la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 34368/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 22 ottobre.
Ciò, chiarisce la Suprema Corte, in quanto l’impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà dell'agente.
