La Cassazione, con recente ordinanza n. 27643/2025 depositata lo scorso 17 ottobre, riepiloga i requisiti per richiedere l’assegno per il nucleo familiare per chi ha acquisito la cittadinanza italiana ma presenta parte del nucleo familiare che vive all’estero.
In tale evenienza, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, il richiedente deve allegare il reddito anche di coloro che si trovano fuori dal Paese. Inoltre, deve rammentarsi come l’assegno non spetti se il reddito da lavoro dipendente (o da pensione/prestazione collegata) sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo.
La vicenda in questione riguardava un cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e successivamente divenuto cittadino italiano che richiedeva l’assegno alle “stesse condizioni alle quali viene riconosciuto ai cittadini italiani”. Il tribunale di Forlì aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello di Bologna, invece, valutando positivamente il ricorso dell’Inps, ribaltava il giudizio evidenziando “la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio”.
Per la sezione lavoro della Suprema Corte, l’assegno “non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare”.
