Nel caso di mancato versamento dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio minore, lo stato di bisogno di quest'ultimo è presunto “in re ipsa”, nonostante l'intervento di altri familiari per provvedere al suo mantenimento.
Lo precisa la Cassazione, nella sentenza n. 33380/2025. Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 8 ottobre.
La sostituzione da parte di altri congiunti, argomentano i giudici di piazza Cavour, non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
