In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 25244/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 15 settembre.
Bisogna, precisano i giudici di piazza Cavour, tenere conto degli aspetti strutturali e di quelli funzionali da ricollegarsi, rispettivamente, al costo e alla complessità delle operazioni divisionali e all'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole porzioni ereditarie. Non bisogna trascurare il pregiudizio più o meno sensibile arrecato al valore economico delle quote rispetto all'intero ovvero a una più o meno grave deviazione dalla normale utilizzazione del complesso. Serve tener conto anche della destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che può rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.
