Deve escludersi la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione per i danni riportati, durante l'orario scolastico, da un minore caduto a terra a causa di un inciampo, allorché siano ravvisabili gli estremi del caso fortuito.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 25337/2025. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 16 settembre.
Il caso fortuito, precisano i giudici di piazza Cavour, si realizza qualora vi sia la dimostrazione che: la vigilanza da parte dell'insegnante è stata svolta nella misura dovuta; non è stata omessa l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; l'azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina.
