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Stato di abbandono se i genitori non garantiscono una normale crescita

19 settembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La situazione di abbandono del figlio minorenne è configurabile “ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva”. Non è sempre necessaria, dunque, una condizione di “materiale abbandono”. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25374 depositata lo scorso 16 settembre, respingendo il ricorso di una mamma molto giovane, anche lei minore al momento del parto, con una storia di tossicodipendenza e precarietà economica ed affettiva alle spalle. Il padre, dal quale la donna si era presto separata, aveva diversi precedenti penali e si era sempre disinteressato della crescita del figlio.

Configura una “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.

La dichiarazione di adottabilità di un minore, rammentano i giudici di piazza Cavour, costituisce una “extrema ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell’art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.

Nella vicenda in esame la Cassazione ha preso atto di come la Corte di merito abbia riconosciuto l’inidoneità paterna, l’assenza di figure familiari vicarianti e l’avvenuta predisposizione di percorsi di sostegno alla genitorialità materna. Sono state, altresì, valutate le esigenze evolutive, di assistenza e cura del minore in tenera età, collocato in casa-famiglia sin da neonato, tali da essere soddisfatte dalla collocazione etero familiare ed è stato volto un giudizio prognostico circa il pregiudizio per il suo sviluppo evolutivo, incompatibile con i tempi di maturazione delle competenze materne.