È sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, a norma dell'art. 333 cod. civ., una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio".
Lo sottolinea la Cassazione, nell’ordinanza n. 24722/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 settembre.
Non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore.
