La destinazione impressa all'immobile che sia stato l'habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove.
Lo puntualizza la Cassazione, nell’ambito dei principi contenuti all’interno dell’ordinanza n. 24754/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 8 settembre.
Ciò, precisa la Suprema Corte, in quanto è decisivo accertare la ragione dell'allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva.
La qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile.
