La consapevole sottrazione del genitore ai propri doveri di assistenza integra un danno non patrimoniale nei confronti del figlio, che può essere liquidato prendendo come riferimento di partenza, fatte salve le opportune correzioni, i parametri per la perdita parentale.
È quanto stabilito, recentemente, dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 24719/2025. Con il provvedimento la Suprema Corte ha così accolto, con rinvio, il ricorso di una mamma e del figlio nei confronti del padre che aveva riconosciuto tardivamente, ed a seguito di una azione giudiziaria, il rapporto di filiazione.
Nel percorso logico giuridico intrapreso, il Collegio di piazza Cavour rammenta come la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole possa integrare gli estremi dell’illecito civile, quando causi la lesione di diritti costituzionalmente protetti. E fra questi, prosegue, “indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità”, diritto di costituzionale, rafforzato dall’art. 24 della Cedu e dalle Convenzioni di New York del 20.11.89.
Se è vero, dunque, si legge nel provvedimento, che per il danno non patrimoniale vi è la “necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ.”, tale principio va bilanciato “con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute”. Nella vicenda in esame, il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole.
