...

Assegno divorzile e accertamento dello squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio

3 settembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di assegno divorzile l'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 23918/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 26 agosto.

Ove sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, di tale aspetto occorre tenere conto nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.

A tal fine, concludono i giudici di piazza Cavour, si dovrà considerare non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica dell'ex coniuge meno facoltoso, tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto, ma anche, in concreto, il livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.