Violenza
domestica: non perde di credibilità la vittima che denuncia i fatti solo dopo
la separazione dal coniuge.
Il
reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all’art. 572 c.p.
è per sua natura commesso all’interno delle mura domestiche, tramite atti di
vessazione continui, tali da cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni
nei confronti del soggetto passivo.
Pertanto,
le dichiarazioni della persona offesa (nel caso di specie la moglie) ben
possono essere considerate attendibili al fine di ottenere la condanna
dell’imputato (nel caso di specie il marito), anche quando i maltrattamenti siano
stati denunciati dopo la separazione legale dei coniugi.
In
tal senso, qualora vi fossero testimonianze di persone, che abbiano frequentato
la coppia sporadicamente e che affermino di non aver mai assistito a
comportamenti prevaricatori dell’uomo sulla donna, il giudice dovrà solo
dimostrare di averle considerate per svalutarle in termini di rilevanza.
Difatti, tali
testimonianze non sono idonee a ritenere insussistente il reato di
maltrattamenti, in quanto la condotta del soggetto agente ha come effetto
l’isolamento dal contesto sociale del soggetto passivo.
Cass. Pen., sez. III,
sent. n. 7885 dell’04.03.2022, in smartlex24.ilsole24ore.com
