Nel procedimento di divorzio, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il decesso dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda è stata proposta non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
Lo precisa la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 19286/2025.
L'assegno divorzile, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, potendo avere una funzione anche compensativa -perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni comuni e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
