Nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
È quanto statuito dalla Cassazione, nella ordinanza n. 21760/2025. Il provvedimento della terza sezione civile risale allo scorso 29 luglio.
Poiché il danno da perdita del congiunto può essere presunto dall'esistenza del solo legame parentale, chiarisce la Suprema Corte nei rilievi formulati nel provvedimento, non assume rilievo ex se il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti: la circostanza della convivenza va considerata quale misura, ma non requisito indispensabile, né connotato minimo di esistenza, per la valutazione del danno parentale. Rileva, pertanto, il vincolo affettivo particolarmente intenso, per cui sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva con il congiunto che sia deceduto.
