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Abbandono di persone minori o incapaci, rilievi della Cassazione sull’elemento oggettivo del reato

1 agosto 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p. è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.

Lo rammenta la Suprema Corte, nelle pagine della sentenza n. 26473/2025.

Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 18 luglio.

In particolare, chiariscono i giudici di piazza Cavour, la condotta incriminata consiste nell'abbandono della vittima, cioè nella volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea ai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza della esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo.