Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere.
È quanto affermato in una recente ordinanza dalla Corte di Cassazione.
Il provvedimento n. 16767/2025 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 23 giugno.
Ciò, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti.
