Corte di Cassazione, Sezione I, (ud. 21/5/2025) 21 luglio 2025 n. 20415
La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in questi giorni, torna ad affrontare il tema della validità di accordi tra coniugi volti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di crisi familiare, giungendo nel caso di specie ad affermare come legittima una scrittura privata nella quale i coniugi convenivano che, in caso di separazione, il marito – in considerazione dell’apporto dato dalla moglie al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione di bene immobile solo ad egli intestato - avrebbe riconosciuto alla coniuge una certa somma di denaro, mentre quest’ultima avrebbe rinunciato, in favore del coniuge, ad alcuni beni mobili. Nella motivazione della sentenza, la Corte ripercorre la valorizzazione via via riconosciuta, a partire dagli anni 2000, all’autonomia negoziale privata in questo ambito: dalle pronunce volte ad ammettere la validità di accordi idonei a regolamentare rapporti esclusivamente patrimoniali (Cass. n. 23713/2012, Cass. n. 18304/2013) sottoposti alla sola condizione sospensiva del fallimento del matrimonio, a successive maggiori aperture di alcune pronunce in merito alla regolamentazione di aspetti anche personali della vita familiare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili (Cass. n. 18066/2014) fino alle sentenze più recenti (Cass. n. 18843/2024) che continuano ad indagare il tema introducendo, anche appunto con la nuova sentenza della Prima Sezione, maggiori riflessioni e varchi di ammissibilità tutti da approfondire. AIAF seguirà anche questa evoluzione giurisprudenziale offrendo agli iscritti un’importante occasione di approfondimento il prossimo 17 settembre 2025 dalle ore 13 alle ore 14:30 via Zoom a cura dell’Avv. Alberto Figone e del Dott. Antonio Genovese. Seguiranno dettagli per le iscrizioni.
Corte di Cassazione, Sezione I, (ud. 21/5/2025) 21 luglio 2025 n. 20415
25 luglio 2025
