In caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute.
Lo afferma la Cassazione, nei principi espressi all’interno dell’ordinanza n. 17881/2025.
Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 2 luglio.
Tale bene, precisano i giudici di piazza Cavour, è fruibile solo in natura dal titolare e appare insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
Pertanto, conclude il Collegio, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio.
