Il reato di maltrattamenti è configurabile nelle relazioni tra consanguinei.
Lo ribadisce la Cassazione, in un recente provvedimento.
La sentenza n. 24502/2025 è stata depositata prima sezione penale lo scorso 3 luglio.
I principi espressi nella massima, precisano i giudici di piazza Cavour, vanno attribuiti al fatto che i consanguinei sono da considerare “persone della famiglia”, anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione.
Ciò, puntualizza il Collegio, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti.
