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Nuova rassegna di giurisprudenza dalle Corti Toscane in materia di diritto di famiglia

12 marzo 2022

Sentenze di Merito ,

Nuova rassegna di giurisprudenza dalle Corti Toscane in materia di diritto di famiglia

AIAF TOSCANA esordisce con una nuova rassegna di giurisprudenza dalle Corti Toscane in materia di diritto di famiglia.

Le pronunce sono segnalate da soci AIAF TOSCANA e raccolte e elaborate dall’Avv. Sandra Albertini del Foro di Livorno.

Tribunale, Pistoia, 4 marzo 2022 

Somministrazione vaccino anti COVID-19 – Conflitto tra genitori: ricorso ex art. 316 c.c. o ex art. 709 c.p.c. - Valutazione interesse del minore: principio di precauzione – Diniego 

In caso di controversia relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale insorta non in pendenza di un contenzioso familiare deve applicarsi la norma di cui all’art. 316 c.c. piuttosto che la procedura di cui all’art. 709 ter c.p.c.; l’art. 709 ter c.p.c. presuppone l’esistenza di un procedimento in corso.

In mancanza di specifiche condizioni di salute del minore, che rendano più elevato il rischio di sviluppare una malattia grave dall’infezione da Covid-19, nel bilanciamento tra i possibili effetti collaterali del vaccino e il basso rischio da contagio, deve ritenersi non rispondente al miglior interesse del minore, secondo il principio di precauzione che sempre deve presiedere a ogni scelta che lo riguardi, la somministrazione di preparati vaccinali ancora in corso di sperimentazione e non raccomandati per i bambini di età inferiore a 12 anni.

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Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. la madre di tre figli minori chiedeva di essere autorizzata a sottoscrivere il consenso informato richiesto per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 anche senza l’autorizzazione del padre. Il Tribunale di Pistoia, investito della decisione, ha preliminarmente riqualificato il procedimento azionato ex art. 709 ter c.p.c., inquadrandolo nell’ambito delle controversie di cui all’art. 316 c.c. In particolare, preso atto che il procedimento per separazione era stato definito alla data del deposito del ricorso introduttivo, ha ritenuto non operante la disciplina di cui all’art. 709 ter c.p.c. in quanto procedura applicabile alle sole controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale in pendenza di un giudizio di separazione.

Nel merito il Tribunale ha respinto il ricorso negando alla madre l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino. Entrambi i genitori hanno dichiarato di agire a tutela della salute dei figli. Il padre depositava cospicua documentazione attinente a dati scientifici ed epidemiologici, non contestata dalla ricorrente, dalla quale emergeva da un lato la raccomandazione da parte delle autorità sanitarie di non utilizzare il vaccino nei bambini di età inferiore a 12 anni (come nella fattispecie) e dall’altra la percentuale minima di rischio di sviluppo di malattia grave a seguito di contagio da infezione Covid-19 per detta fascia di età. Sulla base di tali dati, il Tribunale ha ritenuto che la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti, non corrisponda  a una ragionevole applicazione  del principio di prudenza (precauzione) che deve presiedere ogni scelta in ambito medico giuridico, soprattutto ove attingono soggetti (minori) destinatari di una specifica tutela ordinamentale in quanto soggetti deboli e privi di completa capacità di agire. Pertanto salvo casi peculiari attinenti a specifiche condizioni del minore che rendano più elevato, rispetto alla media generale, il rischio di sviluppare una malattia grave dall’infezione da Covid-19, condizioni che nella fattispecie non sono state allegate, deve non ritenersi ragionevolmente corrispondente al miglior interesse del minore la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso.

Nella medesima prospettiva, stante il bilanciamento tra i possibili effetti collaterali e i possibili benefici, e la doppia valenza del diritto alla salute, come declinato all’art. 32 Cost, il principio di precauzione della salute personale del minore, e quindi il diritto alla salute nella sua valenza individuale, prevale sul diritto alla salute nella sua valenza pubblicistica. Non è suscettibile di condurre a diverse valutazioni, il diritto dei minori allo sviluppo della loro vita sociale e relazionale, riconducibile all’art. 2 della Cost. Secondo il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Cost. deve ugualmente essere accordata prevalenza al principio di precauzione medica. Le esigenze della vita sociale, pur nella loro importanza, risultano poi limitate da provvedimenti dotati di efficacia circoscritta nel tempo in quanto legati alla sussistenza del c.d. stato di emergenza.

Per queste ragioni il Tribunale, pur avendo preso in considerazione le esigenze e motivazioni espresse dai figli, anche a mezzo dei loro genitori, volte soprattutto a una ripresa della loro vita di relazione, non le ha ritenute corrispondenti al loro miglior interesse oggettivo.


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La pronuncia, senz’altro apprezzabile per la articolata motivazione, si pone in contrasto con l’orientamento prevalente dei nostri Tribunali.

La tesi prevalente ritiene in effetti che i programmi vaccinali siano posti a tutela dell’incolumità sanitaria, non solo personale ma anche della collettività, e per questa ragione devono essere autorizzati (Tribunale di Monza 22 luglio 2021; Tribunale di Livorno 22 ottobre 2021). 

Nel caso di conflitto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti Covid-19 deve dunque prevalere l’interesse del minore e della collettività. In particolare, tenuto senz’altro conto delle peculiarità del caso concreto, la vaccinazione viene qualificata non solo come strumento di tutela della salute individuale, ma anche come dovere civico di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli. Non sono mancate poi pronunce in cui è stata evidenziata la ripercussione negativa dell’omessa vaccinazione sul percorso sociale-educativo del minore, limitandone la possibilità di accesso alle strutture formative (Tribunale Trento 20 luglio 2020; Tribunale Ancona 22 novembre 2021; Tribunale di Bologna 12 ottobre 2021).

Inoltre per la giurisprudenza di merito prevalente, i contrasti tra i genitori dopo la separazione sono regolati sotto il profilo sostanziale dall’art. 337 ter, comma 3, c.c. e sotto il profilo processuale il riferimento più corretto è al procedimento di cui all’art. 709 ter c.p.c.  (Tribunale di Milano 21 novembre 2021; Tribunale di Ancona 22 novembre 2021; Tribunale di Bologna 12 ottobre 2021).