La nozione di “convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. deve essere intesa quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa.
A ribadirlo è la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 23975/2025.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 27 giugno.
In tema di maltrattamenti in famiglia, aggiunge il Collegio di legittimità, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata.
