Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio sia a quelle di un atto di vendita e tali attribuzioni svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità”.
Lo puntualizza la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 16367/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 17 giugno.
Ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., rilevano i giudici di piazza Cavour, occorre valutare l’eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, considerando che l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. Pertanto, al fine di individuare l'esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi, deducendola non solo dalla valutazione dei redditi, ma anche da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti.
