L'interpretazione adeguatrice dell’art. 27, terzo comma, L. n. 184 del 1983, da collocare all'interno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost. e dall'art. 8 CEDU nonché da rilevanti principi contenuti nella L. n. 184 del 1983, limita l'assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nelle pagine della ordinanza n. 16345/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 17 giugno.
In relazione, invece, ai legami socio affettivi, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l'interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell'abbandono. La norma non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali.
