In tema di pornografia virtuale, non si può escludere l’applicabilità dell’articolo 600 quater 1 cod. pen. nelle ipotesi di rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni ed attività sessuali implicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà.
È quanto emerso, in sintesi, dalla sentenza della terza sezione penale della Cassazione, la n. 22579/2025, dello scorso 16 giugno.
Deve essere conferita, chiariscono i giudici di piazza Cavour, rilevanza penale non solo alla riproduzione reale del minore "in una situazione di ‘fisicità pornografica, ma anche a disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore.
