Se l'imputato, prima invita e poi intima con violenza alla persona offesa di entrare nei bagni pubblici, obbligandola a chiudere la porta a chiave dall'interno, tale comportamento per quanto astrattamente idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen., stante l'avvenuta privazione della libertà personale subita dalla persona offesa, è assorbito nella successiva e più grave condotta di violenza sessuale.
Lo ha sottolineato la Cassazione, nella recente sentenza n. 21566/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 9 giugno.
Infatti, chiariscono i giudici di piazza Cavour, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà persona della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale, come avvenuto nel caso di specie, stante la sostanziale concomitanza tra sequestro ed abuso sessuale posti in essere dall'imputato ovvero la contestuale cessazione.
