In tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale.
È quanto statuito dalla Suprema Corte, nelle pagine dell’ordinanza n. 14586/2025. Il provvedimento della sezione lavoro è stato depositato in data 30 maggio 2025.
Ai fini dell'indicazione del requisito reddituale, chiariscono i giudici di piazza Cavour, concorrono i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento e i redditi di qualsiasi natura. Non assume rilevanza, si legge ancora nel provvedimento, la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, spettando l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti e non essendo rinvenibile né dalla lettera della legge né dalla ratio dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995 alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
